DL Rilancio: obbligo di rimborso per abbonamenti TPL non usufruiti

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Il Governo Italiano, guidato dal Primo Ministro Giuseppe Conte, ha recentemente approvato con un Consiglio dei Ministri il nuovo Decreto Legge Rilancio per sostenere il Paese durante l’emergenza COVID-19.

Tra le numerose misure varate (il Decreto contiene 256 articoli), per un valore complessivo di circa 55 miliardi di euro, è presente anche un sostegno per gli utenti del Trasporto Pubblico Locale.

Infatti, secondo l’articolo 209 del presente Decreto Legge, le Aziende di Trasporto Pubblico Locale saranno obbligate a rimborsare tutti gli utenti che non hanno potuto usufruire del proprio abbonamento a causa delle restrizioni imposte dal Governo Italiano per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19.

Art.209-duodecies
Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL

  1. Possono accedere alla richiesta di ristoro di cui al comma 2 i soggetti, pendolari per motivi di lavoro o di studio, utenti di aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale, per cui ricorrono le seguenti condizioni:
    a) possiedono un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei
    Ministri attuativi dei Decreti Legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19;
    b) possono dichiarare, sotto propria responsabilità, previa autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio di cui alla lettera a) a causa delle misure
    governative ivi citate.
  2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di procedere alla richiesta di ristoro, comunicano al vettore il ricorrere delle situazioni di cui al medesimo comma 1, allegando la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio di cui al comma 1, lettera a) e l’autocertificazione di cui al comma 1, lettera b).
  3. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il vettore procede al ristoro, optando per una delle seguenti modalità:
    a) emissione di un voucher di importo pari all’ammontare di cui alla lettera a) del presente comma, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
    b) prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo.

Le modalità di rimborso, dunque, saranno due:

  • emissione di un buono pari al valore del periodo non usufruito (usufruibile entro un anno dal suo rilascio)
  • prolungamento della durata dell’abbonamento pari alla durata del periodo non usufruito

E’ ancora da chiarire quali saranno le effettive procedure per la richiesta di rimborso, ma anche se sarà lo Stato a stanziare degli appositi fondi per i rimborsi (attualmente non citati nel testo) o se sarà tutto a carico delle rispettive Aziende.

Il testo del Decreto Rilancio verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nelle prossime ore, dopo l’approvazione da parte della Ragioneria di Stato (la quale deve verificare l’effettiva presenza di tutte le coperture finanziarie richieste) e la firma da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

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