Nuova Ordinanza in Veneto: obbligatori guanti e mascherine sui mezzi pubblici

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Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha recentemente firmato un’Ordinanza Regionale che, a partire da oggi 7 aprile, obbliga a tutti i cittadini e al relativo Personale di Bordo l’uso dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale, ndr), come guanti e mascherine, su tutti i mezzi di trasporto (pubblici e privati).

L’obbligo è esteso su tutti i mezzi del Trasporto Pubblico Locale (via ferro, acqua e gomma) e del Trasporto Pubblico non di linea (Taxi e NCC), e ha validità fino al 13 aprile 2020 (incluso, salvo ulteriori proroghe).

Viene inoltre stabilito l’obbligo di regolare sanificazione dei mezzi permettendo anche una buona e costante aerazione degli stessi.

“Con questa ordinanza abbiamo voluto uniformare in tutto il territorio Regionale l’uso di mascherine e guanti nei mezzi di Trasporto Pubblico Locale quali treni, autobus e vaporetti, ma anche a bordo dei taxi e nelle attività di noleggio operanti nel Veneto, sia su gomma che su acqua – spiega l’Assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture, Elisa De Berti –. Queste disposizioni, che entrano in vigore dalla mezzanotte di oggi, mirano a tutelare il più possibile i cittadini e i lavoratori del settore, che stanno svolgendo in questo momento delicato di emergenza sanitaria un importante servizio”.

“Si tratta di una misura che si aggiunge a tutte le disposizioni che abbiamo già emanato con precedenti ordinanze, finalizzate a garantire soprattutto, nella generale riduzione dei servizi, una idonea distanza dei viaggiatori a bordo dei mezzi oltre ad idonee misure di sanificazione al fine di viaggiare in sicurezza”.

⚠️⚠️⚠️ #CORONAVIRUS / NUOVA ORDINANZA PER I TRASPORTI: DALLA MEZZANOTTE DI OGGI OBBLIGO DI MASCHERINE E GUANTI SUI MEZZI…

Pubblicato da Luca Zaia su Lunedì 6 aprile 2020
Post su Facebook del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia che annuncia la firma della nuova Ordinanza Regionale.

Ecco il testo dell’Ordinanza, che riportiamo parzialmente:

ART. 1 – Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio Regionale, di adottare le seguenti misure:

a) nei servizi di Trasporto Pubblico Locale su ferro, dovranno essere adottate a bordo dei convogli idonee misure atte a contenere la diffusione del contagio. In particolare è fatto obbligo a tutti i passeggeri e personale di bordo di indossare mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca. Dovranno essere adottate per ogni carrozza del convoglio idonee misure per evitare gli assembramenti, anche mediante messaggi audio/video, agevolando la disposizione dei viaggiatori in modo uniforme e a debita distanza lungo tutto il convoglio. Si dovrà porre particolare cura al mantenimento della sanificazione delle maniglie delle porte e degli appositi sostegni dei passeggeri oltre a provvedere ad areare ogni convoglio con frequenza periodica e comunque almeno al termine di ogni tratta;

b) nei servizi di Trasporto Pubblico Locale su acqua e gomma, dovranno essere adottate a bordo dei convogli idonee misure atte a contenere la diffusione del contagio. In particolare è fatto obbligo a tutti i passeggeri e personale di bordo di indossare mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca. Dovranno essere adottate idonee misure per evitare gli assembramenti, agevolando la disposizione dei viaggiatori in modo uniforme su tutto il veicolo e adottando ogni precauzione nella fase di salita e discesa degli stessi. Si dovrà porre particolare cura al mantenimento della sanificazione delle maniglie delle porte e degli appositi sostegni dei passeggeri oltre a provvedere ad areare sufficientemente il mezzo con frequenza periodica e comunque prima dell’inizio di ogni nuovo trasporto di passeggeri;

c) nei servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggi con conducente e per i servizi atipici, dovranno essere adottate a bordo dei convogli idonee misure atte a contenere la diffusione del contagio. E’ fatto obbligo, nell’espletamento del servizio pubblico, dell’utilizzo da parte del conducente di mascherina e dei trasportati di guanti e mascherine, verificando la copertura di naso e bocca. Si dovrà provvedere il mantenimento della sanificazione delle maniglie delle porte e degli appositi sostegni dei passeggeri oltre a provvedere ad areare sempre il veicolo all’inizio ed al termine di ogni nuovo trasporto di passeggeri;

d) le disposizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) integrano quelle delle precedenti Ordinanze nn. 28 e 29 del 12.03.2020 e n. 30 del 18.03.2020, che rimangono vigenti;

ART. 2 – di richiamare tutti gli utenti che usufruiscono dei servizi per il Trasporto Pubblico Locale su ferro, acqua e gomma, per il Trasporto non di linea Taxi e Noleggio con Conducente e per i servizi atipici, alla necessitò, in ogni trasporto consentito, di evitare il contatto a distanza inferiore a metri uno e di fare uso di ogni altra precauzione idonea ad evitare il contagio;

ART. 3 – di disporre che le misure al punto 1) hanno durata dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione veneto e fino al 13 aprile 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal Decreto Legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo Decreto Legge;

ART. 4 – di dare atto che la violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.

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